TITOLO 1 – Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1 – E’ costituita l’associazione senza fini di lucro denominata “CLUSIT – Associazione Italiana per la Sicurezza informatica”, con sede in Milano, avente come scopo:
– favorire tutte le iniziative che possano contribuire alla promozione della sicurezza informatica, costituendo un luogo privilegiato di scambio di esperienze e di informazioni;
– incoraggiare la formazione permanente dei suoi membri, in particolare tramite l’organizzazione di seminari e la pubblicazione di documenti, relativi alla sicurezza informatica;
– proporre raccomandazioni in materia di sicurezza informatica; intraprendere iniziative nei confronti di aziende ed autorità competenti, con lo scopo di coordinare, sia sul piano nazionale che internazionale, l’evoluzione delle tecniche e delle norme di sicurezza.
Il CLUSIT non fa commercio delle sue prestazioni; nello stesso spirito, non si sostituisce ai professionisti del settore.
TITOLO 2 – Soci
Art. 2 – Il CLUSIT è aperto ad ogni persona, fisica, giuridica e altri soggetti, che manifestino un interesse per la sicurezza informatica.
Art. 3 – E’ chiaramente stabilito che l’appartenenza al CLUSIT non sottintende il riconoscimento di competenze particolari in materia di sicurezza informatica.
Art. 4 – I soci hanno tutti i medesimi diritti, ma potranno essere classificati in quattro distinte categorie:
soci fondatori – quelli che hanno costituito l’associazione e coloro ai quali il Comitato Direttivo ha attribuito tale qualifica;
soci ordinari;
soci di diritto: le Amministrazioni dello Stato, che ne facessero richiesta di ammissione;
soci onorari: quelli che hanno reso dei servizi particolarmente utili, per il raggiungimento degli scopi dell’associazione; la qualifica di socio onorario viene attribuita dal Comitato Direttivo.
Per essere ammessi alla associazione come socio occorre la presentazione da parte di due soci già iscritti all’associazione stessa; il nuovo socio dovrà espressamente accettare lo statuto, il regolamento interno ed il codice etico dell’associazione.
Art. 5 – I soci versano la quota annuale di partecipazione determinata annualmente dal Comitato Direttivo entro il primo trimestre solare.
Art. 6 – La qualifica di socio si perde: per recesso, per il mancato versamento della quota annuale, qualora non provveda entro quindici giorni dopo essere stato formalmente invitato a farlo dal Comitato Direttivo, per esclusione, che viene pronunziata dal Comitato Direttivo, per comportamenti contrari allo Statuto o al Regolamento Interno od al Codice Etico.
TITOLO 3 – Organi dell’associazione
Art. 7 – Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea dei soci, il Comitato Direttivo, il Presidente; i revisori; il Collegio dei Probiviri.
TITOLO 4 – Assemblea
Art. 8 – L’assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Alle assemblee ordinarie o straordinarie hanno diritto di intervenire tutti i soci.
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Comitato direttivo, mediante apposita comunicazione inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
L’assemblea dovrà essere convocata dal Comitato direttivo quando lo riterrà opportuno; dovrà essere convocata dal Comitato Direttivo quando ne faccia richiesta un decimo dei soci.
L’assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno:
approva il bilancio, corredato della relazione del Comitato Direttivo sull’attività svolta;
nomina il Comitato direttivo;
delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Art. 9 – Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di più della metà dei soci, mentre in seconda convocazione l’assemblea delibera qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 10 – Possono partecipare all’assemblea e votare i soci presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio o ad un estraneo, purché non siano membri del Comitato Direttivo. Ogni delegato non potrà rappresentare più di dieci soci.
Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà stabilire le modalità di partecipazione alle assemblee e di votazione a distanza mediante via telematica.
Art. 11 – L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 12 – L’assemblea è presieduta dal presidente del Comitato Direttivo che nomina il segretario per redigere il verbale. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario, salvo che risultino da atto notarile.
TITOLO 5 – Comitato Direttivo
Art. 13 – Il Comitato direttivo viene eletto dall’assemblea ed è composto da tre a quindici membri.
Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica due anni e comunque fino a che l’assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche.
Il Comitato Direttivo determina la quota sociale annua che deve essere versata dai soci per far parte dell’associazione. Si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno due suoi membri per deliberare sulle questioni connesse all’attività dell’associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Direttivo.
TITOLO 6 – Il Presidente
Art. 14 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i membri del Comitato Direttivo e dura in carica due anni. Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione ad ogni effetto.
La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del Comitato Direttivo ai quali il C.D. abbia delegato tutti o parte dei propri poteri.
In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare le sue funzioni a un altro membro del Comitato Direttivo.
TITOLO 7 – Revisori dei Conti
Art. 15 – Ai Revisori dei Conti, qualora nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Comitato Direttivo.
Art. 16 – I Revisori dei Conti sono nominati dalla assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
TITOLO 8 – Collegio dei Probiviri
Art 17 – L’Assemblea potrà nominare il Collegio dei Probiviri, composta da tre membri, in carica tre anni, ai quali i soci e gli aspiranti soci potranno rivolgersi per l’esame dei provvedimenti del Comitato Direttivo che li riguardano.
La decisione dei Probiviri è inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri potrà inoltre decidere ogni questione attinente al rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Etico.
TITOLO 9 – Amministrazione – Entrate – Bilancio
Art. 18 – Il Presidente e il Comitato Direttivo sono responsabili di fronte all’assemblea del buon andamento dell’associazione.
Art. 19 – Le principali entrate dell’associazione sono date:
a) – dalle quote annuali versate dai soci;
b) – dai contributi di enti pubblici e privati;
c) – da sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati e dei terzi.
d) – da sponsorizzazioni;
e) – da eventuali proventi derivanti dalla attività della associazione.
Art. 20 – Ogni anno viene redatto il bilancio e il rendiconto economico finanziario, con criteri di chiarezza e di oculata prudenza.
Il bilancio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 21 – I bilanci devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO 10 – Durata – Scioglimento
Art. 22 – La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 23 – In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa la stessa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l’assemblea darà indicazioni di massima al od ai liquidatori in merito sopra.
Art. 24 – Per quanto non previsto al presente statuto si applica la normativa vigente in materia.
Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me fattane ai comparenti che lo approvano e lo firmano con me Notaio.